Perizia Industria 4.0: la perizia tecnica asseverata
La perizia tecnica asseverata è il documento che attesta i requisiti tecnici e di interconnessione dei beni strumentali, condizione necessaria per accedere all'Iperammortamento 2026-2028.

Cos’è la perizia tecnica asseverata
La perizia tecnica asseverata è il documento con cui un tecnico abilitato — un ingegnere o un perito industriale iscritto al relativo albo, oppure un ente di certificazione accreditato — attesta le caratteristiche tecniche di un bene strumentale e la sua effettiva interconnessione al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.
Non è una semplice relazione tecnica: viene giurata davanti a un pubblico ufficiale, il che la rende un atto con valore probatorio pieno di fronte all’amministrazione finanziaria. È su questo documento che si fonda la possibilità, per l’impresa, di beneficiare dell’Iperammortamento 2026-2028.
Quando serve per legge
La perizia tecnica asseverata è obbligatoria per tutti i beni agevolati con l’Iperammortamento 2026-2028, senza soglie di valore. È una delle differenze più nette rispetto al vecchio credito d’imposta Transizione 4.0, dove sotto i 300.000 euro di costo unitario del bene era sufficiente un’autodichiarazione del legale rappresentante. Il Decreto interministeriale 7 maggio 2026 ha eliminato questa possibilità: oggi ogni investimento, a prescindere dall’importo, richiede la perizia asseverata (o l’attestato di conformità di un ente accreditato).
Chi ha già gestito la Transizione 4.0 e si aspetta di poter procedere senza perizia sotto una certa soglia deve aggiornare questa aspettativa: con l’Iperammortamento 2026-2028 non è più possibile.
Chi può redigerla
La perizia può essere redatta da:
- un ingegnere iscritto al relativo Ordine professionale;
- un perito industriale iscritto al relativo Collegio;
- in alternativa, un ente di certificazione accreditato può rilasciare un attestato di conformità con lo stesso valore ai fini del beneficio;
- per il settore agricolo, anche un dottore agronomo o forestale, un agrotecnico laureato o un perito agrario laureato.
In tutti i casi, il tecnico o l’ente devono essere dotati di idonee coperture assicurative.
Cosa deve attestare la perizia
Ai sensi del comma 429 della Legge 199/2025, la perizia certifica tre elementi:
- L’inclusione del bene negli Allegati IV o V alla legge — l’Allegato IV elenca i beni materiali (quattro sezioni: beni strumentali computerizzati, sistemi per la qualità e la sostenibilità, dispositivi per l’interazione uomo-macchina, beni per l’elaborazione e trasmissione dei dati); l’Allegato V i beni immateriali (software PLM, MES, intelligenza artificiale, piattaforme low-code/no-code e altro).
- L’interconnessione al sistema aziendale: va documentato il caricamento da remoto di istruzioni o part program e l’integrazione automatizzata con il sistema logistico, la rete di fornitura o altre macchine del ciclo produttivo.
- I requisiti tecnici obbligatori dei beni 4.0: per i beni materiali del Gruppo I dell’Allegato IV, cinque caratteristiche sono obbligatorie (controllo tramite CNC e/o PLC, interconnessione con caricamento remoto delle istruzioni, integrazione automatizzata con il sistema logistico o altre macchine, interfaccia uomo-macchina semplice e intuitiva, conformità agli standard di sicurezza), più almeno due delle tre caratteristiche “cyberfisiche” (telemanutenzione/telediagnosi/controllo remoto, monitoraggio continuo dei parametri di processo, integrazione tra macchina fisica e digital twin).
Il requisito di interconnessione
Un elemento centrale della perizia è la verifica dell’interconnessione del bene: il macchinario deve scambiare dati in modo bidirezionale con il sistema informativo aziendale (MES, ERP) o con la rete di fornitura. Questo requisito tecnico è approfondito nella pagina dedicata a interconnessione macchinari e MES.
La scadenza per la comunicazione al GSE
La comunicazione di completamento dell’investimento al GSE, corredata dalla perizia (o dall’attestato dell’ente di certificazione accreditato) e dalla certificazione contabile, va inviata entro il 15 novembre 2028 — termine prorogabile di 20 giorni se il GSE richiede integrazioni documentali.
Terzietà: perché conta
Un tema spesso sottovalutato ma rilevante ai fini della validità della perizia è la terzietà del tecnico asseveratore. Se lo stesso soggetto che ha venduto o integrato il macchinario firma anche la perizia sullo stesso investimento, l’indipendenza del giudizio tecnico può essere messa in discussione — con il rischio di indebolire la validità della perizia agli occhi dell’amministrazione finanziaria in caso di controllo.
Akix tiene separate le due attività: non eseguiamo interconnessione e perizia sullo stesso investimento per lo stesso cliente. Per l’interconnessione macchinari: interconnessionemacchine.it.
Fonti
Domande frequenti
Cos'è la perizia tecnica asseverata Industria 4.0?
È il documento con cui un tecnico abilitato attesta, sotto giuramento davanti a un pubblico ufficiale, che un bene strumentale possiede le caratteristiche tecniche richieste dalla normativa e risulta interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. È la prova documentale che la legge richiede per accedere all'Iperammortamento 2026-2028.
Quando è obbligatoria la perizia asseverata?
Sempre, per qualunque bene agevolato con l'Iperammortamento 2026-2028, indipendentemente dal suo valore. Il Decreto interministeriale 7 maggio 2026 ha eliminato la soglia dei 300.000 euro che nel vecchio credito d'imposta Transizione 4.0 permetteva, sotto quella cifra, di sostituire la perizia con una semplice autodichiarazione del legale rappresentante: quella possibilità oggi non esiste più.
Chi può redigere la perizia?
Un ingegnere o un perito industriale regolarmente iscritto al relativo albo professionale. In alternativa, un ente di certificazione accreditato può rilasciare un attestato di conformità equivalente.
Perché la terzietà del tecnico è importante?
Se lo stesso soggetto vende o integra il macchinario e firma anche la perizia sullo stesso investimento, può mancare l'indipendenza (terzietà) richiesta perché la perizia sia pienamente valida ai fini del beneficio fiscale. Per questo Akix tiene separate le due attività: chi si occupa di interconnessione non firma la perizia sullo stesso progetto, e viceversa.